Statuto Sociale

30 maggio 2016

statuto-lagos

 

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA L.A.G.O.S. dei Marsi – Affiliata AICS dal 2001 con cod. n° 22403

STATUTO SOCIALE

Approvato all’unanimità dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica L.A.G.O.S. dei Marsi tenutasi Sabato 19 Novembre 2005 a Gioia dei Marsi (adeguato in base alle direttive del CONI ed ai principi di cui al comma 17 e 18 della Legge n° 289 del 27/12/2002).

Art. 1
(Costituzione della Società)

In data 7 Dicembre 1988 si è costituita, con sede in Gioia dei Marsi (AQ), in Via Lamarmora n° 4/a, tel. 0863/889586, la Società Sportiva denominata “Atletica L.A.G.O.S. dei Marsi. A partire dal 6 gennaio 2004 con deliberazione del Direttivo, ratificata il 31 gennaio 2004 dalla deliberazione assembleare, la suddetta Società è stata trasformata in una associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica L.A.G.O.S. dei Marsi”.

Art. 2
(Scopi)

1) L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. A tal fine intende operare in particolare una capillare sensibilizzazione verso il podismo nei settori Amatori, Master e Giovanile, sia maschili che femminili.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa l’eventuale gestione di un posto di ristoro.
3) L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4) L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione a cui intenderà affiliarsi; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare di competenza attinenti all’attività sportiva.
5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6) L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3
(Appartenenza alla Società)

Della Società possono far parte, con la qualifica di Soci, coloro i quali abbiano interesse verso lo Sport inteso come fattore educativo e formativo, ed in particolare coloro che intendono contribuire, direttamente o indirettamente, all’attività sportiva.
La qualifica di Socio si acquista in seguito all’accettazione del tesseramento da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4
(Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con le modalità previste all’articolo 13.

Art. 5
(Soci)

1) Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall’Associazione, le quali ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2) Ai soli fini della determinazione delle quote associative e delle specifiche modalità di impegno all’interno dell’Associazione, i Soci si distinguono in: Soci Atleti, Soci Sostenitori e Soci Ordinari. In particolare i Soci Atleti ammessi sono tenuti, al momento dell’iscrizione, a presentare il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia; in caso contrario non saranno dichiarati idonei all’attività sportiva e non potranno gareggiare in nome e per conto della Società.
3) Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, rispondendo altresì verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4) La validità della qualità di Socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, con giudizio motivato e fatto salvo il diritto dell’interessato a presentare appello all’Assemblea dei Soci.
5) Tutti i Soci sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, il cui importo sarà deliberato dall’Assemblea dei Soci. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6) Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che verrà svolta dopo il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, della maggiore età. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 8 del presente Statuto. L’esercizio del diritto di voto può avvenire direttamente o per delega ad altro Socio. Ciascun avviso di convocazione dell’Assemblea recherà, in allegato, un apposito modulo per la delega.
7) La qualità di Socio si perde per:
A) recesso unilaterale notificato al Presidente,
B) esclusione, derivante da:
1. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
2. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio. Tale provvedimento deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci, alla relativa seduta della quale deve essere convocato e sentito in contraddittorio il Socio interessato. Il provvedimento rimane sospeso fino al momento della pronuncia dell’Assemblea. In caso di indisponibilità, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio o presentare difesa scritta.
3. scioglimento dell’Associazione.
La perdita della condizione di Socio non dà diritto a restituzione di quote associative, né di elargizioni.

Art. 6
(Organi)

Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente.

Art. 7
(Assemblea dei Soci)

1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o se dissenzienti.
2. L’Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria una volta l’anno, in sede straordinaria quando sia ritenuto necessario dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo, e tutte le volte che ne faccia richiesta motivata al Presidente un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato dal Presidente ai Soci almeno 15 giorni prima del giorno della riunione e deve contenere l’indicazione di: luogo, giorno e ora della seduta e relativo Ordine del giorno. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Presso la Sede sociale è ostensibile l’elenco dei Soci aventi diritto al voto, aggiornato periodicamente con deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea, da presentarsi prima della svolgimento della seduta della stessa.
4. L’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Soci, computando anche le deleghe. Ogni Socio può ricevere fino a due deleghe.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, computando a tutti gli effetti anche le deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell’Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione dei Soci che intendessero prenderne visione.
8. Sono di competenza dell’Assemblea:
A) l’approvazione del bilancio;
B) l’elezione annuale del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
C) la quantificazione dell’importo delle quote sociali;
D) le variazioni dello Statuto;
E) l’approvazione delle linee generali dell’attività societaria;
F) la decisione sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari presi a carico di Soci;
G) lo scioglimento della Società;
H) la verifica della regolarità delle deleghe per la partecipazione all’Assemblea.

Art. 8
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, dei quali un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due altri Consiglieri. Rimane in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. A) Nel caso che, per qualsiasi ragione, nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o due Consiglieri, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro, in relazione ai voti riportati alle relative elezioni, di altrettanti candidati presenti nella lista e non eletti. Ove non vi siano candidati, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per eleggere i membri mancanti, che resteranno in carica fino al termine già previsto per i Consiglieri sostituiti.
B) Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
C) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo della Società:
A) propone all’Assemblea un programma annuale e pluriennale di attività;
B) predispone l’attività societaria in base agli indirizzi approvati dall’Assemblea;
C) collabora col Presidente nella predisposizione del bilancio;
D) delibera sull’ammissione di nuovi soci;
E) dirime le controversie tra i soci;
F) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci, qualora si dovessero rendere necessari;
G) predispone i regolamenti integrativi ed attuativi del presente statuto.

Art. 9
(Presidente)

1) È il legale rappresentante della Società.
2) Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
3) Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, assumendone poi la presidenza.
4) Predispone il bilancio, in collaborazione col Consiglio Direttivo.
5) Propone i procedimenti disciplinari a carico di Soci che abbiano tenuto comportamenti lesivi della società o di altri soci, applicando poi le eventuali sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo.
6) In caso di assenza viene sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere delegato.

Art. 10
(Segretario)

È il membro del Consiglio Direttivo preposto alla redazione del verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza viene sostituito da altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Art. 11
(Bilancio)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ciascun esercizio, il Presidente, in collaborazione col Consiglio Direttivo, provvederà alla redazione del bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 12
(Patrimonio)
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Art. 13
(Scioglimento e liquidazione)

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la relativa richiesta di Assemblea straordinaria deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14
(Utilizzo del nome della gara podistica denominata “STRAMANAFORNO”)

L’utilizzo del nome “STRAMANAFORNO”, coniato nel 1995 e da allora portato avanti dalla presente Associazione, con l’organizzazione della relativa gara podistica, è vincolato alla Atletica L.A.G.O.S. dei Marsi, e non si autorizzano altre associazioni o enti, sportivi e non, ad utilizzarlo per iniziative che non coinvolgano il Sodalizio in questione, considerando la fruizione del nome avvenuta nel 2003, da parte della Nuova Associazione Pro-Loco di Gioia dei Marsi, come concessione temporanea dello stesso.

Art. 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal vigente Statuto dell’Associazione e dalle disposizioni integrative ed attuative, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera, a cui l’Associazione è affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile.